In base all’art. 234, comma 3 del D.Lgsl n. 267/2000 “l’Organo di revisione economico-finanziario nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, (…) è affidato ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale e scelto tra i soggetti di cui al comma 2″ ( tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, o tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri)”.
Le funzioni dell’Organo di revisione (art. 239 del D.Lgsl n. 267/200 )sono la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente. La nomina è di competenza del Consiglio Comunale e il revisore viene scelto mediante estrazione dall’elenco dei revisori dei Conti degli Enti Locali a cura della Prefettura; la nomina da parte del Consiglio è successiva all’estrazione.