MODALITA’ DI RICHIESTA:
La comunicazione di cessione di fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque ceda per un periodo superiore a 1 mese l’uso di un immobile, qualunque sia il tipo di fabbricato o le sue condizioni per: vendita, affitto, donazione, comodato gratuito, promessa di vendita, usufrutto, ospitalità.
Dal 7 aprile 2011 non sussiste più l’obbligo della presentazione della comunicazione (modello ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21/3/1978, n° 59 convertito in legge 18/5/1978 n° 191) qualora sia stato registrato il contratto di locazione o compravendita di immobili o di diritti immobiliari.
Permane tuttavia l’obbligo della comunicazione quando la cessione sia verso cittadini extracomunitari ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 25/07/1998 n° 286.
La comunicazione, invece, deve essere ugualmente inoltrata se la locazione ad uso abitativo è effettuata nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni.
Sono esonerati dalla comunicazione gli esercenti di alberghi, pensioni ecc. ed i contratti di rinnovo della locazione in caso di proroga in favore del medesimo soggetto a suo tempo denunciato.
La comunicazione, in duplice copia, deve essere presentata o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla consegna (chiavi in mano) dell’immobile.
Nel caso in cui l’immobile venga ceduto a più persone è necessario compilare tanti moduli quanti sono i cessionari.
Qualora i cedenti siano più di uno occorre riportare sul retro del modulo gli altri nominativi.
Se il cedente o il cessionario o entrambi sono una ditta occorre indicare i dati anagrafici del legale rappresentante o titolare e precisare, al di fuori degli spazi, gli estremi della ditta per la quale opera.
Per approfondimenti è possibile consultare la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno.
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE:
1) Modulo di cessione di fabbricato
2) Modulo di dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari (se ricorre il caso)
3) copia documento sia del cedente che del cessionario
COSTO:
nessuno
NORMATIVA
art. 12 D.L. 21/3/1978 convertito in legge 191/78 e successive modificazioni;
D.Lgs. 286/98;
D.L. 14/03/2011 n° 23 (art 3 comma 3)
D.L. 13/05/2011 n° 70 ( art. 5 comma1 lettera d e comma 4)
Legge 131/2012