L’articolo 114 della Costituzione stabilisce che i Comuni sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
L’articolo 6 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che i Comuni e le Province hanno un proprio Statuto.
Lo Statuto, nell’ambito dei princìpi fissati dal Testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.
Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
L’articolo 6 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che i Comuni e le Province hanno un proprio Statuto.
Lo Statuto, nell’ambito dei princìpi fissati dal Testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.
Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta la votazione viene ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni ed è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati